In assenza di un testamento, infatti, è la legge che disciplina in modo minuzioso la ripartizione del patrimonio di un defunto tra parenti fino al sesto grado di parentela. Tra l’altro, in mancanza di parenti fino al sesto grado, la legge prevede che, in assenza di testamento, i beni lasciati verranno devoluti direttamente allo Stato.
All’interno del testamento, inoltre, è possibile destinare parte dei propri beni a un ente no profit. Per aiutare concretamente quegli enti solidali che, giorno per giorno, aiutano chi è in difficoltà, come medicisenzafrontiere.it, si possono infatti effettuare dei lasciti testamentari in loro favore.
Secondo il Codice Civile, il testatore ha ampia libertà di decisione sui propri beni. Tuttavia, parte dell’eredità è riservata obbligatoriamente ai legittimari, ovvero coniuge e figli (o genitori, se vivi, in mancanza di figli). Ciò significa che, diversamente da quel che si potrebbe pensare, il testatore non è completamente libero di disporre come vuole del suo patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Una parte del suo patrimonio, infatti, deve essere destinato necessariamente ai legittimari.
In caso contrario, le donazioni o le disposizioni testamentarie poste in essere dal testatore in violazione della quota di riserva prevista dalla legge in favore dei legittimari, potranno essere “aggredite” attraverso l’azione di riduzione e di restituzione. Pertanto, quando si redige un testamento occorre sempre tenere in mente che una parte del patrimonio è “indisponibile”.
La restante parte, invece, ovvero la quota disponibile, può essere disposta dal testatore come meglio crede, dunque, anche attraverso lasciti testamentari in favore di enti no profit, come Medici Senza Frontiere.
Quando si parla di lascito testamentario si fa riferimento a una disposizione testamentaria in favore di un ente no profit. Da un punto di vista tecnico giuridico, il lascito testamentario si concretizza in un legato, ovvero, una disposizione mortis causa a titolo particolare.
In poche parole, il testatore lascia solamente quel bene al legatario, mentre gli altri beni (e soprattutto i debiti) rimangono agli eredi. Ovviamente nulla vieta (se non i limiti delle quote di riserva previste per i legittimari) al testatore di istituire erede l’ente no profit.
È possibile inserire in un lascito testamentario beni di qualsiasi natura: immobili, come case e terreni, beni mobili, come oggetti di valore, titoli, crediti, liquidità, ecc.; è fondamentale, però, indicarli con esattezza nel testamento.
In alternativa, o in aggiunta, è possibile designare una ONLUS come beneficiaria di un’assicurazione sulla vita. L’importo corrisposto dalla compagnia assicurativa al momento del decesso del titolare della polizza non è parte dell’eredità, e non viene considerato per determinare la quota spettante agli eredi.
La designazione dell’associazione come beneficiaria dell’assicurazione sulla vita può essere fatta sia al momento della stipula della polizza che successivamente, tramite annotazione su questa o indicazione nel testamento.
In genere, i lasciti vengono impiegati dalle associazioni no profit per finanziare direttamente le proprie operazioni, tranne in casi eccezionali, dove l’organizzazione potrebbe scegliere di utilizzare i beni lasciati per le proprie attività istituzionali.
Tuttavia, vincolare un bene a uno specifico utilizzo potrebbe limitare la flessibilità dell'organizzazione nel rispondere alle esigenze umanitarie più urgenti. Pertanto, è consigliabile evitare restrizioni rigide nei lasciti testamentari per consentire all’ente destinatario del lascito di massimizzare l’efficacia dei fondi ricevuti nel perseguire il proprio mandato umanitario in totale libertà e senza restrizioni di sorta.
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