Malamovida e inquinamento acustico a livelli talmente elevati da non poter più riposare nella propria casa.
Un gruppo di cittadini ottiene una condanna a carico del Comune di Torino che viene condannato a fare quanto necessario per far cessare le molestie ed a risarcire loro i danni.
E' successo a Torino ma il caso ha creato un precedente che potrebbe dare più voce ovunque siano presenti condizioni di disturbo simili.
Cittadini esasperati dalle immissioni moleste, acustiche ma non solo, che la cosiddetta malamovida genera, non avendo ottenuto risultati presentando esposti ai vari enti, hanno richiesto che il Comune venisse condannato a fare quanto necessario per far cessare le molestie ed a risarcire loro i danni.
Questo il caso affrontato e deciso dalla Corte di Appello di Torino con una interessante recente sentenza del 13/10/2022
Ebbene la Corte ha condannato il Comune a far cessare le immissioni superiori alla normale tollerabilità, concedendogli sei mesi di tempo per provvedere e disponendo una penale di 10,00 euro per ogni giorno di ritardo a favore di ciascuno dei disturbati che hanno agito in giudizio, oltre che accordare un risarcimento dei danni non patrimoniali (per il pregiudizio alla qualità della vita, alla serenità dell’abitazione).
Molti sono gli spunti di riflessione che la sentenza offre, ma il fatto più interessante è che contiene un principio che potrà essere applicato in situazioni analoghe (e sono molte sull’intero territorio italiano)
La Pubblica amministrazione, si legge nella sentenza, per il solo fatto di essere proprietaria della strada dove si tengono questi fenomeni, è tenuta, in forza dell’art. 844 del Codice Civile a far cessare le immissioni intollerabili, e ciò a prescindere da qualsiasi profilo di colpa e dalle ragioni per le quali esse si verificano. E, se non vi provvede autonomamente, il Giudice ordinario può emettere una sentenza di condanna a provvedervi.
Va però rilevato che, data la complessità della situazione, una condanna nei confronti di un Comune con indicazione degli specifici rimedi da adottare per ricondurre le immissioni di un fenomeno così esteso nel limite della tollerabilità è in concreto difficilmente configurabile.
Bisogna tener conto che spetta (soltanto) alla Pubblica amministrazione il governo del territorio e per questa finalità (soltanto) essa ha il potere discrezionale di utilizzare le risorse pubbliche. Il Giudice ordinario non può interferire più di tanto nella sfera rimessa alla discrezionalità amministrativa.
Esemplificando, il Giudice ordinario non potrebbe disporre la riduzione degli orari degli esercizi di una intera zona ovvero di dislocare agenti della Polizia locale ad attività di controllo.
In altre parole, la Pubblica amministrazione ha il dovere di evitare o far cessare fenomeni o comportamenti che avvengono sul suo territorio lesivi dei diritti fondamentali dei cittadini, quali il diritto alla salute e alla qualità della vita, ma mantiene il potere di individuare il modo con cui accordare questa tutela.
Per tali considerazioni, la Corte torinese ha emesso una condanna nei confronti del Comune a far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità nelle ore serali e notturne nelle quali la violazione è stata denunciata e constatata, dandogli sei mesi di tempo per organizzare, in sua discrezione, mezzi e risorse a tal fine necessari.
La sentenza ha stabilito che verrà fatta una verifica alla fine del periodo di tempo concesso, con misure del livello sonoro delle immissioni per accertare il rientro delle stesse nel limite del tollerabile.
La sentenza ha altresì fissato una penale a carico dell’Amministrazione per ogni giorno di ritardo (rispetto ai sei mesi concessi) nel raggiungimento dell’obiettivo della riduzione della rumorosità, come si è detto pari a dieci euro al giorno per ciascuno dei cittadini che hanno promosso la causa.
Il che – è da prevedersi – costituirà un mezzo di coercizione di fondamentale importanza.
La Corte ha altresì condannato il Comune al risarcimento dei danni, ma questo sarà semmai argomento di un prossimo articolo.
Avv. Santo Durelli
www.avvocatodurelli.it
Per approfondimenti sull’argomento rimandiamo a precedenti articoli dell'avvocato Durelli reperibili ai link
nonchè
http://www.avvocatodurelli.it/wp-content/uploads/2021/03/Ambiente_SantoDurelli_Articolo2.pdf
MICHELA RESI
Ho iniziato a cantare a 19 anni, sono stata una delle voci di "Non è la Rai" di Gianni Boncompagni, il mio soprannome era "Speedy" per la velocità nell'apprendere canzoni nuove. Successivamente sono stata corista di Marco Masini e Jenny B. Dopo aver girato l'Europa come cantante mi sono fermata a Bogliasco.
Vivevo già a Genova quando ho partecipato a “We three plus friends”, l'ultimo disco di Bobby Durham, batterista di Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald.
Dal 2013 sono conduttrice di Zenazone, realizzo video e interviste in team con Davide Romanini con cui ho realizzato anche oltre 130 video itinerari turistici in tutta Italia col format Eats&Travels.
DAVIDE ROMANINI [d.romanini@zenazone.it]
Nato nel 1969 a Genova, ingegnere, uno dei due soci di Zenazone e co-fondatore di Zenazone.it
Autore di oltre 200 video itinerari turistici in tutta Italia con il format Eats&Travels e centinaia di video in Liguria con Zenazone con oltre 5 milioni di visualizzazioni complessive solo su YouTube.
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